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Sez. 3, Sentenza n. 26151 del 12/12/2014 (Rv. 633695 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Variazione qualitativa del patrimonio del debitore - Riflessi sull'oggetto della prova del "consilium fraudis" - Fattispecie in tema di giudicato interno sulla congruità del prezzo di vendita immobiliare.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633695-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto che il giudicato interno formatosi sulla congruità del prezzo di vendita di un immobile fosse ininfluente sulla sussistenza del presupposto del "consilium fraudis", ove la riduzione delle garanzie patrimoniali del debitore a seguito dell'atto dispositivo trovasse causa nella diversa composizione qualitativa del patrimonio medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)