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Sez. 2, Sentenza n. 3576 del 23/10/2013 Ud. (dep. 24/01/2014) Rv. 260021 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Valutazione - Criteri - Valutazione tendenzialmente completa del danno - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260021-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

Ai fini del giudizio sulla configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non può aversi riguardo esclusivamente al valore venale del corpo del reato, occorrendo far riferimento al danno complessivo cagionato alla persona offesa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la circostanza attenuante in questione, in relazione alla ricettazione della targa di un veicolo, in ragione delle spese sostenute dalla persona offesa per ottenere il rilascio di una nuova targa, di nuova documentazione e di un nuovo tagliando assicurativo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. D, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)