Sez. 1, Ordinanza n. 582 del 16/01/2003 (Rv. 559786 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Contratto preliminare - Domanda di esecuzione in forma specifica - Scioglimento del curatore dal contratto - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio - Conseguenze - Attrazione della domanda nel foro fallimentare - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
L'esercizio, da parte del curatore fallimentare, della facoltà, conferitagli dall'art. 72 legge fall., di sciogliersi dal contratto preliminare di cui sia parte il fallito, ha natura di eccezione in senso proprio nel giudizio di esecuzione in forma specifica del contratto stesso promosso, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., dalla controparte, ed è idonea a sottrarre il rapporto oggetto della controversia al suo schema legale tipico; sicché essa, trovando la sua genesi nel fallimento, riconduce l'azione, nel cui ambito è espressa, nel novero di quelle attribuite alla cognizione inderogabile del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge cit. (Nella fattispecie la S.C. ha però escluso che la controversia fosse attratta nella competenza del foro fallimentare, riguardando non una domanda di esecuzione del contratto preliminare, bensì un'azione reale immobiliare - di accertamento della proprietà in base a contratto prospettato dall'attore come contratto definitivo di compravendita - sottratta, come tale, alla "vis attractiva" per espressa previsione dello stesso art. 24 cit.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)