Sez. 2 - , Sentenza n. 6089 del 04/03/2020 (Rv. 657125 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procedimento civile - Notificazione "ex" art. 140 c.p.c. – Notificazione attraverso il servizio postale – Perfezionamento per il destinatario - Differenze - Difformità in relazione all’art. 8, comma 4, l. n. 892 del 1990 - Dubbi di illegittimità costituzionale - Esclusione – Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)