Sez. 3, Sentenza n. 20348 del 23/07/2024 (Rv. 671823-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA | Inidonea manutenzione di ufficio giudiziario - Azione risarcitoria per danni verificatisi tra l'1/1/1941 e il 30/8/2015 - Legittimazione passiva del Comune - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
Legittimato passivo all'azione per il risarcimento di danni causati da inidonea manutenzione di un ufficio giudiziario, verificatisi tra l'1/1/1941 e il 30/8/2015, è il Comune in cui esso è sito, ente gravato dall'obbligo di manutenzione e pulizia in base agli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 392 del 1941. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano riconosciuto la responsabilità del Comune per i danni subiti il 27/2/2002 da un dipendente dell'impresa appaltatrice del servizio di pulizia del tribunale, il quale, mentre stava arieggiando i locali del piano seminterrato, era rimasto travolto da una finestra blindata, che, scardinatasi dal telaio, gli era caduta violentemente addosso, provocando gravi lesioni).
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 2 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)