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Sez. 3, Ordinanza n. 5276 del 09/03/2026 (Rv. 678168-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Impugnazioni diverse dall'opposizione di terzo - Legittimazione - Presupposto - Qualità di parte nel giudizio - Litisconsorte necessario pretermesso - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678168-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA

La legittimazione alle impugnazioni diverse dall'opposizione di terzo spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, con la consequenziale inammissibilità dell'impugnazione proposta da altri soggetti, senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che i medesimi rivestano la qualità di litisconsorti necessari indebitamente pretermessi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla debitrice esecutata che non aveva preso parte al giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso da un creditore intervenuto).

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)