Sez. 2, Sentenza n. 2168 del 19/06/1969 (Rv. 341476 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - INFERMITA INVALIDANTI PREESISTENTI ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - IRRILEVANZA - INFERMITA PREESISTENTI NON INVALIDANTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - INFERMITA INVALIDANTI PREESISTENTI ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - IRRILEVANZA - INFERMITA PREESISTENTI NON INVALIDANTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Le assicurazioni sociali non prescindono dal 'rischiò, che e elemento connaturale del rapporto assicurativo, la cui funzione e, appunto, quella di assicurare contro il pericolo di un danno futuro, per cui non possono essere prese in considerazione, al fine del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, le infermita preesistenti al sorgere del rapporto di Assicurazione, se gia da allora invalidanti nei limiti di legge, mentre le infermita preesistenti, non importanti, pero, di per se, lo stato di invalidita legale, possono essere valutate solo in caso di successivo aggravamento, che comporti una ulteriore riduzione della capacita di guadagno, sino a raggiungere i limiti previsti dalla legge per la pensionabilita. (V. 1341-68, massima n. 332940 1070-66, massima n. 322151 13-66, massima n. 320032 3010-63 1784-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)