Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 70 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15513
- Previdenza e assistenza sociale
- Pensione di riversibilità della gestione speciale coltivatori diretti
- Integrazione al minimo
- Esclusione in caso di cumulo, superiore al minimo, con pensione diretta di vecchiaia della gestione speciale commercianti
- Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Leggi la massima
La 'ratio' delle già intervenute pronunce di illegittimità costituzionale relative a divieti di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo per effetto di cumulo di trattamenti, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di sindacato di legittimità costituzionale. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 102/1982; 1086 e 1144/1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502/1989. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 231 del 1990.
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, legge 9 gennaio 1963, n. 9
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Berger Johanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli;
Nel corso del procedimento civile vertente tra Berger Johanna e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti fruita dall'attore, già titolare di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 19 luglio 1989 (R.O. n. 483/1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.
Questa Corte ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale la preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni, quando per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito, rendendo così possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502 del 1989).
La medesima ratio, già seguita nelle richiamate sentenze, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di questa Corte. È pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia titolare anche di pensione diretta gravante sulla Gestione commercianti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze