Sez. L, Sentenza n. 7411 del 12/08/1994 (Rv. 487736 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Omissione - Rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Declaratoria d'improcedibilità dell'appello - Obbligo del giudice.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE
Nel rito del lavoro, la materiale mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione costituiscono situazioni di difetto di attivazione del contraddittorio alle quali non è dato porre rimedio, ancorché l'atto di gravame sia stato tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice adito, attraverso la rinnovazione, prevista dall'art. 291 cod. proc. civ. per il diverso caso della notificazione eseguita, ma nulla; e, pertanto, all'udienza suddetta, ove il giudice rilevi tale difetto, deve provvedere alla declaratoria d'improcedibilità dell'appello, la cui pur rituale proposizione risulta, nondimeno, inidonea a determinare il successivo corso del giudizio, per mancanza del necessario, successivo atto d'impulso, riservato alla parte, ma non procrastinabile "ad libitum" della medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)