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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 130 del 1989

Decisione
decisa il 1989-03-06, depositata il 1989-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:130
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15188

  • Previdenza ed assistenza
  • Artigiani
  • Pensione di riversibilità a carico del fondo speciale
  • Cumulo con pensione diretta a carico della cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali
  • Integrazione al minimo
  • Divieto
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 81/1989.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Medaglini Iolanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Gosti Nida e l'I.N.P.S., iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui le ricorrenti, rispettivamente titolari di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) e di invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, avevano richiesto l'integrazione al minimo delle pensioni di riversibilità erogate da quest'ultimo Fondo, il Pretore di Siena, con due analoghe ordinanze, emesse entrambe il 30 settembre 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo dei trattamenti indiretti erogati dalla Gestione speciale artigiani, per i titolari di pensione diretta a carico di quest'ultima, ovvero della C.P.D.E.L.; che il giudice a quo osserva come le ipotesi considerate esulino dall'ambito della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, di cui alla sentenza n. 184 del 1988;
punto 2
Considerato che questa Corte con la recente sentenza n. 81 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in tutte le possibili applicazioni in cui essa precluda l'integrazione al minimo della pensione per gli iscritti alla Gestione speciale de qua, allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, sia superato il trattamento minimo garantito; che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1989. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze