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Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 24/07/1998 (Rv. 517479 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Computo della somma rivalutata al momento della liquidazione - Inammissibilità - Computo sui singoli incrementi nominali della somma originaria ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio - Liceità.
Stato
decisa il 1998-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517479-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI

Nelle obbligazione di valore, come quella di risarcimento del danno da illecito aquiliano, è inammissibile computare gli interessi da ritardo nell'adempimento sulla somma rivalutata al momento della liquidazione. Il computo dei suddetti interessi va invece effettuato sui singoli incrementi nominali della somma originaria, secondo gli indici di rivalutazione monetaria; ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1221, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)