Sez. 3, Sentenza n. 495 del 13/02/1968 (Rv. 331543 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - OMESSA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - ECCEPIBILITA AD OPERA DELLA PARTE CHE HA PREDISPOSTO IL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - OMESSA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - ECCEPIBILITA AD OPERA DELLA PARTE CHE HA PREDISPOSTO IL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Nel contratto per adesione la mancata partecipazione di uno dei soggetti alla formazione del contenuto contrattuale non ha altra conseguenza che una particolare protezione del contraente aderente, che si presume piu debole. La parte, che ha predisposto il contratto, non puo, quindi, addurre l'inefficacia di una delle condizioni previste dal 2 comma dell'art. 1341 cod. civ. (nella specie clausola compromissoria) per la mancata specifica approvazione per iscritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)