Sez. 4, Sentenza n. 25437 del 01/04/2003 Cc. (dep. 12/06/2003) Rv. 225732 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Effetto estensivo dei benefici di cui all'art. 587 c.p.p. - Possibilità di avvalersene per la riparazione per ingiusta detenzione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, una volta che risulti accertata l'illegittimità della sofferta custodia cautelare, anche se conseguente ad un titolo la cui legittimità non è stata direttamente posta in discussione dall'istante, è del tutto irrilevante che l'imputato non impugnante non abbia partecipato al giudizio d'appello promosso da un coimputato con esito favorevole, in quanto ciò che vale ai fini di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è il dato fattuale dell'ingiusta privazione della libertà subita dall'istante e perciò giudicata meritevole di un indennizzo. (Fattispecie nella quale il proscioglimento del ricorrente era giunto in virtù dell'effetto estensivo dei benefici previsto dall'art. 587 cod.proc. pen. all'esito del giudizio d'appello promosso da un coimputato cui il ricorrente non aveva partecipato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)