Sez. 1, Sentenza n. 281 del 23/01/1985 (Rv. 438507 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R. M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - FUSIONE ED INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI - SOCIETÀ INCORPORANTE UNICO AZIONISTA DELLA SOCIETÀ INCORPORATA - ATTRIBUZIONE AI CESPITI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA DEI VALORI RISULTANTI DAL BILANCIO - CONFIGURABILITÀ DI PLUSVALENZE TASSABILI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R. M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - FUSIONE ED INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI - SOCIETÀ INCORPORANTE UNICO AZIONISTA DELLA SOCIETÀ INCORPORATA - ATTRIBUZIONE AI CESPITI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA DEI VALORI RISULTANTI DAL BILANCIO - CONFIGURABILITÀ DI PLUSVALENZE TASSABILI - ESCLUSIONE.*
In ipotesi di fusione per incorporazione di società per azioni, e per il caso in cui l'incorporante, quale unica azionista della incorporata, assuma in carico i cespiti di quest'ultima al valore da essa in precedenza attribuito in bilancio, deve escludersi la configurabilità di plusvalenze tassabili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, secondo la previsione degli artt. 100 e 106 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, atteso che, in tale situazione, gli eventuali maggiori valori di detti cespiti restano allo stato potenziale, non essendo né realizzati, né distribuiti ai soci, né iscritti in bilancio. (Conf 6261/80, mass n 409993).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2502, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)