Sez. 2, Sentenza n. 1809 del 14/12/1965 Ud. (dep. 08/03/1966) Rv. 100796 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALL'IMPUTATO - NULLITA DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA D'APPELLO.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALL'IMPUTATO - NULLITA DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA D'APPELLO.*
Il giudizio e la sentenza di appello debbono ritenersi assolutamente nulli per violazione dei diritti di difesa, ai sensi dell'art 185, n 3 cod proc pen, nel caso in cui l'avviso di deposito della sentenza di primo grado, previsto dall'art 151, sia stato notificato soltanto al difensore designato dall'imputato e non anche all'imputato stesso; la nullita non e esclusa dal fatto che quest'ultimo, nella dichiarazione di gravame, abbia espressamente riservato al difensore la presentazione dei motivi, ne dal fatto che i motivi del difensore siano stati effettivamente presentati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)