Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 113 del 1966
Massime (1)
Massima n. 2716
- Questione di legittimità costituzionale in via incidentale
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma.
Leggi la massima
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norme di cui è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la cessazione di efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimità non è più proponibile. Cfr.: n. 24/56 C.
Norme impugnate
- contratto o accordo collettivo di lavoro 24 luglio 1959
- d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032
- art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1965 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile in corso tra Pelleriti Vincenzo e Distefano Concetto, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Catania emessa il 9 novembre 1965 nel procedimento civile in corso tra Pelleriti Vincenzo e Distefano Concetto, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 56 del contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, in relazione all'articolo 24 della Costituzione (in quanto riduce la tutela giurisdizionale dei diritti) ed all'art. 76 della stessa, per eccesso della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 45 del 1966 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edile 24 luglio 1959, che sancisce la decadenza dal diritto di azione quando non sia stato esercitato dal lavoratore entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima (art. 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 56 del contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, promossa con ordinanza 9 novembre 1965 del Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
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