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Sez. 2, Sentenza n. 2103 del 17/12/2024 Ud. (dep. 17/01/2025) Rv. 287330-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Mancanza di presa in carico di un motivo di gravame - Legittimità - Esclusione - Motivazione implicita - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287330-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

È censurabile in sede di legittimità la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (In motivazione, si è altresì affermato che, diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)