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Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attivita' in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attivita' per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

2. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attivita', ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

Art. 6

1. Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno esercitano una professione o attivita' associata in modo diverso da quello stabilito dall'art. 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione o l'attivita' associata in contrasto con il citato art. 1.

2. Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse da rapporti di impiego, possono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all'articolo 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data anzidetta. Essi devono cessare la loro attivita' alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro tre mesi dal giorno in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.

Art. 7

1. Salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave:

  1. a) i contravventori alle disposizioni dell'art. 1 e dell'articolo 6, comma 1, sono puniti con l'ammenda fino a L. 2000;

  2. b) i contravventori alle disposizioni dell'art. 2, dell'articolo 4 e dell'art. 5, comma 2, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

2. I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denuncie di cui agli articoli 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a L. 2000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - RICCI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI