Sez. L, Sentenza n. 4682 del 11/07/1983 (Rv. 429571 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORI - OPERATIVITÀ NELL'AMBITO DELLA CARRIERA DI APPARTENENZA - CONSEGUENZE - DISTINZIONE DEL PERSONALE IN DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI E SUBALTERNI - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORI - OPERATIVITÀ NELL'AMBITO DELLA CARRIERA DI APPARTENENZA - CONSEGUENZE - DISTINZIONE DEL PERSONALE IN DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI E SUBALTERNI - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il beneficio della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, concesso, in favore degli ex combattenti, dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970 n. 336, opera, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nel limitato ambito della "carriera di appartenenza", la quale, negli ordinamenti in cui sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, va intesa nel senso della carriera che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi, ai sensi del secondo comma del citato art. 3, con conseguente esclusione di ogni possibilità di passaggio da un gruppo all'altro. (Conf 1168/81, mass n 411731; (Conf 1607/80, mass n 405187).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)