Sez. 5, Sentenza n. 8564 del 22/06/2001 (Rv. 547657 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Controversia di valore superiore a quello previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546/72 - Appello proposto nella vigenza del d.P.R. n. 636/72 senza assistenza tecnica - Validità - Inammissibilità dell'appello, senza preventivamente disporre la regolarizzazione della costituzione delle parti in base alle norme sull'assistenza tecnica - Dichiarazione da parte della Commissione Tributaria Regionale - Illegittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'atto di appello, proposto sotto il vigore del d.P.R. n. 636/72 senza l'assistenza di un difensore tecnico in una controversia di valore superiore a quello previsto all'art. 12 del D.Lgs. n. 546/92, devesi ritenere valido alla stregua della disciplina di cui al citato d.P.R. n. 636/72 e, pertanto, non può essere dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale per mancanza di difesa tecnica, senza prima disporre, ai sensi dell'art. 79, comma secondo, dello stesso D.Lgs. n. 546/72, la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica. Qualora la commissione ometta tale adempimento, viola il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, e rende invalidi il procedimento e la sentenza che lo conclude.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 79 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)