Sez. L, Sentenza n. 2519 del 18/03/1999 (Rv. 524291 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omessa indicazione degli elementi ex art. 414 n. 3 e 4 - Conseguenze - Nullità del ricorso - Condizioni - Sanatoria per effetto dello svolgimento di attività processuale - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro, deve ritenersi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 414, n. 3 e 4, cod. proc. civ., sempreché non sussista la possibilità, pur nella carenza di taluni elementi fattuali e di diritto del ricorso, di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda; né, stante la struttura di "processo chiuso" del processo del lavoro, la validità del rapporto processuale può derivare, in via di sanatoria, per effetto dello svolgimento di attività processuale nonostante la carenza dell'atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)