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Sez. 1, Sentenza n. 10426 del 23/10/1997 (Rv. 509165 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Verifica strumentale del tasso alcolemico - Necessità - Esclusione - Dati sintomatici desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509165-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - IN GENERE

In tema di guida in stato di ebbrezza (nella disciplina di cui all'art. 186 del nuovo codice della strada e dell'art. 379 del relativo regolamento), non è necessario, ai fini dell'accertamento di tale stato, la verifica strumentale del tasso alcolemico attraverso l'uso di apposito strumento (cd. etilometro), ma possono essere considerati rilevanti, altresì, dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza pretorile che aveva ritenuto provato lo stato di ebbrezza del conducente dal suo stato di " disarmonia psicofisica ", emergente dal verbale di contestazione, secondo cui il conducente stesso " mostrava difficoltà nell'articolare il linguaggio, peraltro sconnesso, equilibrio precario, emanante alito vinoso " ed ammetteva " di aver litigato con la sua ragazza e di aver bevuto più del solito ").

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)