Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003 (Rv. 565039 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA | Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA
La ricostruzione di un incidente stradale, come pure l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti è compito del giudice di merito, il cui apprezzamento, ove informato ad esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si sottrae al sindacato di legittimità, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)