Sez. 3, Sentenza n. 784 del 20/03/1973 (Rv. 363042 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - RINUNZIE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - RINUNZIE - ESCLUSIONE.*
Nell'elenco tassativo delle clausole vessatorie di cui al comma secondo dell'art 1341 cod civ, per le quali occorre la specifica approvazione per iscritto, non figurano le rinunzie, non potendo queste essere comprese ne tra le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilita a favore del predisponente, ne tra quelle che sanciscono, a carico dell'altra parte, decadenze, limitazione alla facolta di opporre eccezioni o restrizioni alla liberta contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto. (Conf 524/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)