Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 144 del 1993
Massime (2)
Massima n. 19370
- Processo penale
- Incompatibilità con l'ufficio di testimone
- Criteri.
Leggi la massima
Il criterio posto a base dal legislatore per le norme che disciplinano il divieto di essere assunto come testimone è quello dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei quali il medesimo soggetto si trovi ad assumere rispettivamente la veste di imputato e quella di testimone: vincolo che sussiste sempre nei casi di coimputato dello stesso reato o di imputati di reati connessi a norma dell'art. 12 (art. 197, lett. a) cod.proc.pen. e che, in ogni altro caso in cui si verifichi deve essere rilevato dal giudice a norma dell'art. 197, lett. b) cod.proc.pen.. - V. le s. nn. 109/1992 e 262/1992.
Norme impugnate
- art. 197 codice di procedura penale del 1930
Massima n. 19371
- Processo penale
- Imputati di reati commessi in danno reciproco
- Omessa previsione (tranne in caso di riconosciuta interferenza probatoria tra i due procedimenti) di incompatibilità a testimoniare
- Lamentata discriminazione rispetto agli imputati di processi connessi con compressione del diritto di difesa
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
L'omessa previsione dell'incompatibilità a testimoniare per gli imputati di reati commessi in danno reciproco non determina alcuna discriminazione nei confronti degli stessi, né vulnera l'art. 24 Cost., in quanto sul piano del vincolo probatorio tale posizione non è certamente assimilabile a quella dei soggetti annoverati nell'art. 197 lett. a) cod.proc.pen. (v. massima A), per i quali tale vincolo è 'in re ipsa', mentre nell'ipotesi in esame tale situazione può verificarsi o meno, e, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio, opererà, allora, anche per coloro che siano imputati di un reato collegato, il divieto di essere assunti come testi, ai sensi dell'art. 197, lett. b) cod.proc.pen.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Norme impugnate
- art. 197 codice di procedura penale del 1930
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1992 dal Pretore di Vasto nel procedimento penale a carico di Stellato Giorgetto Mario ed altri, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 dal Pretore di Vasto nel procedimento penale a carico di D'Addario Michele ed altri, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di identico contenuto, il Pretore di Vasto solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 197 del codice di procedura penale "nella parte in cui non contempla tra le ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone anche la posizione dell'imputato di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre";
che, in particolare, il remittente rileva che l'art. 197 del codice di procedura penale ha limitato le ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone agli imputati in procedimenti connessi a norma dell'art. 12 del codice di procedura penale, per i quali, allorché si procede separatamente, l'audizione è regolata dalle forme previste dall'art. 210 del codice di procedura penale, trascurando la posizione di chi versi nell'ipotesi contemplata dall'art. 17, lett. c) , del codice di procedura penale, irragionevolmente omessa;
che, a suo avviso, detta omissione determina un'ingiustificata discriminazione nei confronti dell'ipotesi sopraindicata, da ritenersi invece del tutto assimilabile a quelle per le quali è sancita l'incompatibilità, nonché una violazione dei diritti di difesa dell'imputato ("che come testimone non potrebbe presenziare agli atti del dibattimento, anteriori e diversi da quelli concernenti l'acquisizione delle sue dichiarazioni");
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che i giudizi devono essere riuniti per essere decisi congiuntamente poiché sollevano la medesima questione;
che questa Corte, con la sentenza n. 109 del 1992 e con l'ordinanza n. 262 del 1992, ha già dichiarato non fondate questioni identiche rilevando che il criterio posto a base della norma impugnata, in ordine al divieto di essere assunto come testimone, è quello dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei quali il medesimo soggetto si trovi ad assumere rispettivamente la veste di imputato e quella di testimone: vincolo che sussiste sempre nei casi di coimputato dello stesso reato o di imputati di reati connessi a norma dell'art. 12 (art. 197, lett. a) e che, in ogni altro caso in cui si verifichi, sarà rilevato dal giudice a norma dell'art. 197, lett. b));
che, conseguentemente, - come hanno chiarito le citate pronunce - la disciplina denunciata non può essere ritenuta discriminatoria nei confronti delle persone imputate di reati commessi in danno reciproco le une delle altre, in quanto sul piano del vincolo probatorio tale posizione non è certamente assimilabile a quella dei soggetti annoverati nell'art. 197, lett. a), per i quali tale vincolo è in re ipsa, mentre nell'ipotesi in esame tale situazione può verificarsi o meno, e, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio (nell'ipotesi di cui all'art. 371, secondo comma, lett. b), opererà allora, anche per coloro che siano imputati di un reato collegato, il divieto di essere assunti come testi, ai sensi dell'art. 197, lett. b);
che dette argomentazioni valgono pienamente ad escludere l'illegittimità della norma impugnata anche in ordine all'ulteriore profilo sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice a quo;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Vasto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze