Sez. 5 - , Sentenza n. 28742 del 16/10/2023 (Rv. 669249 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento o liquidazione - Interessi - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti e condizioni - Specificazione del saggio applicato - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta
implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 55 com. 4, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2 com. 1, DM min. EFI 21/05/2009 art. 6 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)