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Sez. U, Sentenza n. 6479 del 10/12/1984 (Rv. 438061 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - CONTROVERSIE DI DIRITTO - AZIONE PROPOSTA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PER QUESTIONI DIVERSE DALLA MERA ESTIMAZIONE - PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELL'AZIONE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - RICORSO ALLE COMMISSIONI PER LE STESSE QUESTIONI - INAMMISSIBILITÀ - SOPRAVVENIENZA DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438061-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - CONTROVERSIE DI DIRITTO - AZIONE PROPOSTA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PER QUESTIONI DIVERSE DALLA MERA ESTIMAZIONE - PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELL'AZIONE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - RICORSO ALLE COMMISSIONI PER LE STESSE QUESTIONI - INAMMISSIBILITÀ - SOPRAVVENIENZA DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - IRRILEVANZA.*

Qualora il contribuente, a fronte di ingiunzione di pagamento di imposta di successione, nella disciplina del contenzioso tributario anteriore alla riforma introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, si avvalga della facoltà di agire davanti al giudice ordinario, per questioni diverse dalla mera estimazione, il principio della prevalenza di tale Azione comporta che il ricorso alle commissioni tributarie sulle stesse questioni non può essere proposto successivamente, e, se già pendente, deve intendersi rinunciato, mentre resta in proposito irrilevante la sopravvenuta entrata in vigore del citato decreto del 1972, che non vale a sottrarre al giudice ordinario, in favore delle nuove commissioni tributarie, le controversie già incardinate davanti al medesimo. (V 3031/80, mass n 406794; (V 1647/74, mass n 369819).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)