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Sez. L, Sentenza n. 633 del 30/01/1985 (Rv. 438842 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DELL'INFORTUNATO - COLPA DEL LAVORATORE - ELIMINAZIONE DI QUELLA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438842-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DELL'INFORTUNATO - COLPA DEL LAVORATORE - ELIMINAZIONE DI QUELLA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

A differenza del fatto doloso del lavoratore infortunato, che esclude la responsabilità del datore di lavoro (e dei suoi preposti) ed esula dal rischio assicurato, la colpa del medesimo lavoratore, concretizzandosi nell'imprudenza o nell'inosservanza delle regole tecniche nell'uso delle macchine (e dei relativi dispositivi di sicurezza), non elimina quella del datore di lavoro per la mancata adozione delle cautele e della vigilanza prescritte per l'utilizzazione delle macchine stesse, in quanto la colpa del lavoratore - tranne il caso del cosiddetto rischio elettivo, generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso - può assumere soltanto efficacia di concausa o di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento infortunistico, la cui verificazione sarebbe stata impedita dall'adozione delle cautele e vigilanze suddette. (Conf 6542/81, mass n 417379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)