Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE | Decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale e inderogabile del g.e. - Sussistenza - Conseguenze - Modalità di proposizione dell’istanza - Ricorso diretto al g.e. depositato nel fascicolo dell’esecuzione - Ammissibilità - Iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE
L'art. 614 c.p.c. prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione ad emettere il decreto d'ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, con la conseguenza che la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice, con ricorso a lui diretto e depositato nell'ambito del fascicolo dell'esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo.
Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)