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Sez. 1, Sentenza n. 4601 del 11/07/1996 Cc. (dep. 01/10/1996) Rv. 205701 - 01

Reato - Reato continuato - In genere | Criteri di riconoscimento della unicità del disegno criminoso - Non confondibilità dell'unicità del disegno criminoso con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato - Applicabilità del principio anche nei confronti di minori.
Stato
decisa il 1996-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205701-01

Reato - Reato continuato - In genere

I principi che regolano l'istituto della continuazione, con particolare riguardo a quello secondo il quale l'unicità del disegno criminoso, in quanto postulante l'attuazione di un programma preventivamente ideato e voluto, non può confondersi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, non possono non trovare applicazione anche con riguardo ai soggetti di età minore, dovendosi respingere, siccome del tutto priva di qualsivoglia riferimento al vigente quadro normativo, la tesi secondo la quale il minore, a differenza dell'adulto, troverebbe nello stile di vita incline al reato una forma di identificazione con i coetanei, che si risolverebbe in una sorta di socializzazione, nella quale la pluralità dei delitti commessi diventerebbe una quasi automatica condizione di applicabilità dell'art. 81 cpv. cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)