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Sez. L, Ordinanza n. 3433 del 16/02/2026 (Rv. 677661-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Obblighi contributivi del datore di lavoro - Controversie - Competenza per territorio - Individuazione - art. 444, comma 1 e 3, c.p.c. - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677661-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

La competenza territoriale sulle controversie riguardanti gli obblighi previdenziali di un lavoratore autonomo quale datore di lavoro appartiene al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente deputato a gestire la posizione previdenziale dei lavoratori, ex art. 444, comma 3, c.p.c. - che vale quale regola speciale cui vanno ricondotte le controversie riferite agli obblighi datoriali - e non a quello del luogo di residenza dell'attore, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 444 c.p.c., relativo alla generalità delle cause relative a diritti e ad obblighi previdenziali, non datoriali. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una controversia avente ad oggetto cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi previdenziali, originati da modelli DM10, dovuti dalla ricorrente per i suoi dipendenti).

Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)