Sez. 3, Sentenza n. 2675 del 16/06/1999 Cc. (dep. 11/10/1999) Rv. 214775 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME | Termini - "Dies a quo" - Individuazione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME
Il termine per proporre istanza di riesame del provvedimento di convalida del sequestro eseguito, di sua iniziativa, dalla polizia giudiziaria, decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del sequestro; in questa seconda ipotesi si deve fare riferimento non alla data in cui l'interessato viene "comunque" a conoscenza dell'avvenuto sequestro, ma a quella in cui abbia avuto notizia del "sequestro convalidato", in quanto il diritto di reclamo può esplicarsi solo ove siano note le ragioni poste a base del provvedimento di convalida ed essendo inconcepibile che il termine per una impugnativa decorra da una data anteriore a quella del provvedimento da impugnare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)