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Sez. U, Sentenza n. 9352 del 10/11/1994 (Rv. 488488 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Condizioni - Sentenza di rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia - Formazione del giudicato predetto - Inammissibilità - Fattispecie di regolamento preventivo promosso dopo una sentenza del giudice ordinario di diniego della propria giurisdizione e nella pendenza del giudizio amministrativo.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488488-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Il giudicato sulla giurisdizione può formarsi solo a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, oppure per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito, restando peraltro esclusa l'equiparabilità a tale sentenza della decisione che abbia rigettato l'eccezione di incompetenza per materia. (Sulla base di tale principio le Sezioni Unite della S.C. hanno ritenuto ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione promosso dopo che vi era già stata una sentenza del giudice ordinario che aveva declinato la propria giurisdizione e nella pendenza del giudizio dinanzi al giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)