Sez. 2, Sentenza n. 1492 del 31/10/1978 Ud. (dep. 08/02/1979) Rv. 141080 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - MANCATO ESAME DI UN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE MANIFESTAMENTE INFONDATO - NON SUSSISTE VIZIO DI MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - MANCATO ESAME DI UN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE MANIFESTAMENTE INFONDATO - NON SUSSISTE VIZIO DI MOTIVAZIONE.*
Non costituisce vizio di motivazione, e non comporta quindi l'annullamento della sentenza, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di impugnazione manifestamente infondato o quando vi e assoluta certezza che la censura contenuta in detto motivo, anche se esaminata, non puo essere accolta in quanto tale mancato esame non arreca pregiudizio di sorta all'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)