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Sez. 2, Sentenza n. 1202 del 04/12/2008 Ud. (dep. 13/01/2009) Rv. 242712 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Lettura degli atti ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242712-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

In tema di letture dibattimentali, la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto, e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una "prognosi postuma" sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che aveva proceduto alla lettura delle dichiarazioni rese da persona informata dei fatti che si era resa irreperibile per vicende familiari non connesse in alcun modo al processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)