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Sez. 6, Sentenza n. 885 del 22/02/1996 Cc. (dep. 15/05/1996) Rv. 205027 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Dell'imputato | Che ha nominato due difensori di fiducia - Necessità della notifica della data dell'udienza ad entrambi i suddetti difensori - Sussistenza - Ragione - Richiesta di riesame proposta da uno solo dei difensori - Necessità della notifica in questione anche all'altro - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205027-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Dell'imputato

Solo nel caso in cui l'istanza di riesame di una misura coercitiva provenga direttamente dall'imputato l'avviso della data dell'udienza camerale deve essere notificato ad entrambi i due eventuali difensori di fiducia: in tale situazione infatti non può esservi dubbio circa la volontà dell'imputato di assicurarsi una duplice, articolata difesa non solo nel procedimento principale, ma anche in quello incidentale. Nell'ipotesi in cui invece la richiesta di riesame sia stata avanzata da uno solo dei due difensori l'avviso in questione non deve essere notificato anche all'altro: in questo caso infatti l'interesse processuale dell'imputato - che si è espressamente avvalso per lo specifico incombente di un solo difensore - deve ritenersi pienamente soddisfatto con la notifica al difensore che ha proposto la suddetta richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)