Sez. U - , Sentenza n. 27196 del 16/11/2017 (Rv. 646237 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni da tardivo inquadramento come dirigente - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La pretesa del pubblico dipendente, che, dopo l’espletamento di una procedura concorsuale, chieda il risarcimento dei danni da tardivo riconoscimento dell’inquadramento quale dirigente, esula dalle controversie concernenti la procedura, che termina con l’approvazione della graduatoria, con la conseguenza che la cognizione della domanda spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti compresi tra le determinazioni che la P.A. assume con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)