Sez. 1, Ordinanza n. 1653 del 12/11/1973 Cc. (dep. 17/04/1974) Rv. 126713 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INGERENZA PROFITTATRICE - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INGERENZA PROFITTATRICE - ESTREMI.*
L'oggetto giuridico del delitto di interesse privato in Atti d'ufficio consiste nella tutela dell'imparzialita, del prestigio e dell'ordinato funzionamento della pubblica amministrazione, essendo necessario che questa provveda alla cura degli interessi comuni ad essa affidati senza che la sua Azione possa, in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo, essere o apparire turbata dall'interferenza di interessi di natura privata; l'interesse di cui si tratta viene pertanto leso dal comportamento del pubblico ufficiale che si ingerisca in Atti d'ufficio per fini privati, violando il dovere di agire nell'interesse esclusivo della pubblica amministrazione. Perche il reato sussista occorre tuttavia una effettiva ingerenza profittatrice, un concreto comportamento del pubblico ufficiale (ravvisabile anche nella omissione di un'attivita doverosa), volto a realizzare attraverso l'ufficio un interesse privato, proprio o di terzi, che si sostituisca o si sovrapponga all'interesse della pubblica amministrazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)