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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 3 del 1993

Decisione
decisa il 1992-12-18, depositata il 1993-01-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:3
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18975

  • Notificazioni e comunicazioni (in materia civile)
  • Ricorso al pretore avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia per applicazione di sanzioni amministrative
  • Parte che si difende personalmente
  • Obbligo di eleggere il domicilio nel comune ove ha sede il pretore adito
  • Conseguente notificazione degli atti, in caso di inadempimento, presso la cancelleria
  • Denunciata disparità di trattamento sia rispetto alla parte che si difenda a mezzo di procuratore legale che rispetto all'amministrazione opposta che si difende in proprio a mezzo di suoi funzionari, per i quali tale obbligo non sussiste
  • Incidenza sul diritto di difesa
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già dichiarata inammissibile in quanto implicante modifica normativa complessa di esclusiva competenza del legislatore. - V. sent. n. 431/92.

Norme impugnate

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 12 maggio 1992 dal Pretore di Palermo nei procedimenti civili vertenti tra Ortega Bianchi Mattia e Bivona Carmelo ed il Prefetto di Palermo, iscritte ai nn. 375 e 376 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni (concernenti violazioni del codice della strada) - in cui le parti, personalmente ricorrenti, non avevano eletto domicilio nel Comune di Palermo - con due identiche ordinanze, emesse entrambe il 12 maggio 1992, il Pretore di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono che la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio dell'opponente avverso l'ordinanza-ingiunzione, che si difende personalmente, possa legittimamente eseguirsi in qualsiasi Comune del circondario ove egli risieda, con conseguente obbligo di notificargli ivi gli atti del processo; che ad avviso del giudice a quo , colui il quale abbia nominato un procuratore che eserciti nel circondario, godrebbe del più favorevole regime ex art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che assicura le comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo; che ciò concreterebbe disparità di trattamento, tanto più grave ove si consideri che la legge avrebbe inteso valorizzare l'accesso alla giustizia del singolo attraverso la difesa personale che può essere svolta senza alcuna autorizzazione; che ulteriore profilo di disparità risulterebbe dal confronto con l'Amministrazione opposta, la quale si difende in proprio attraverso funzionari delegati a cui le comunicazioni vengono eseguite addirittura fuori dalla circoscrizione; che irragionevole appare altresì al Pretore la protezione accordata al bene della speditezza delle comunicazioni rispetto all'onere - imposto alla parte - di periodica ispezione della cancelleria, la quale per converso non sarebbe gravata in modo più sensibile da comunicazioni e notifiche in centri viciniori;
punto 2
Ritenuto che identica questione è stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 431 del 1992; che il giudice a quo non aggiunge argomenti diversi da quelli a suo tempo esaminati; che la questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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