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Sez. 5, Sentenza n. 181 del 03/02/1971 Ud. (dep. 30/03/1971) Rv. 117397 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AD UN MOTIVO GENERICO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA PREVIO RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117397-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AD UN MOTIVO GENERICO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA PREVIO RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La Mancanza di motivazione, da parte dei giudici d'appello, in ordine ad un motivo generico (in cui la difesa si sia limitata ad invocare la concessione dell'attenuante di cui al n 6 dell'art 62 cod pen, senza indicare a quale delle modalita alternative, contemplate dal disposto legislativo, intendeva alludere, e senza specificare le ragioni giustificatrici della istanza medesima), non puo importare l'annullamento della sentenza in Sede di ricorso per Cassazione. (Conf 116019, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 537, Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)