Sez. 3, Sentenza n. 4573 del 02/02/1973 Ud. (dep. 09/06/1973) Rv. 124287 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI PER CONNESSIONE SOGGETTIVA - ELEZIONE DI DOMICILIO IN UN PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE AL DOMICILIO ELETTO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI PER CONNESSIONE SOGGETTIVA - ELEZIONE DI DOMICILIO IN UN PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE AL DOMICILIO ELETTO.*
Nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione, e non gia tante notificazioni quanti sono i procedimenti riuniti. Ne consegue che, quando in uno dei procedimenti riuniti vi e elezione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve essere eseguita nel domicilio eletto, prevalendo l'elezione di domicilio sulla dichiarazione di domicilio fatta negli altri procedimenti, salvo che la consegna avvenga a mani proprie del notificando.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)