Sez. 2, Ordinanza n. 877 del 23/06/1975 Cc. (dep. 03/10/1975) Rv. 130831 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - EMISSIONE DEL DECRETO DI IRREPERIBILITA - PRESUPPOSTI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - EMISSIONE DEL DECRETO DI IRREPERIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Si ha irreperibilita ai sensi dell'art 170 cod proc pen quando e impossibile accertare la residenza o la dimora dell'imputato sulla base degli elementi risultanti dagli Atti. Non puo pertanto essere emesso decreto di irreperibilita allorche, dopo le infruttuose ricerche eseguite dall'ufficiale giudiziario in un determinato luogo, risulti dagli Atti l'esistenza di altro luogo nel quale la notificazione potrebbe essere eseguita a norma dell'art 169 cod proc pen, ovvero quando dagli Atti emergono elementi che possono far dubitare della completezza delle ricerche eseguite a norma dell'art 170 comma secondo cod proc pen o della esattezza delle informazioni fornite in esito a tali ricerche.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)