Sez. 1, Sentenza n. 2819 del 12/02/2016 (Rv. 638573 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Ordine di restituzione di quanto pagato in esecuzione di sentenza poi riformata in appello - Omissione - Procedimento ex art. 287 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento - Impugnazione della corrispondente pronuncia - Modalità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
È ammissibile, alla stregua dell'interpretazione estensiva degli artt. 287 e ss. c.p.c., l'utilizzazione del procedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest'ultima, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente "accede" al "decisum" complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, collegandosi l'omissione ad una mera disattenzione. L'ordinanza di correzione, inoltre, in quanto priva di contenuto decisorio, non è impugnabile, neppure con il ricorso ex art. 111 Cost., tale rimanendo, invece, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)