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Sez. 1, Sentenza n. 8328 del 22/03/1982 Ud. (dep. 28/09/1982) Rv. 155235 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELLA PENA - NOZIONE - CONSEGUENZA IN ORDINE AL REATO CONTINUATO E AL CONCORSO FORMALE DI REATI.*
Stato
decisa il 1982-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155235-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELLA PENA - NOZIONE - CONSEGUENZA IN ORDINE AL REATO CONTINUATO E AL CONCORSO FORMALE DI REATI.*

Il principio di legalità della pena è violato qualora venga applicata una misura non prevista o diversa da quella stabilita dalla legge per un determinato reato, con l'avvertenza, però, che per pena legale non deve intendersi soltanto quella comminata dalle singole fattispecie penali, sibbene anche quella risultante dalla applicazione delle varie Disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra le quali, oltre quelle relative alle circostanze attenuanti o aggravanti, va ricompresa la normativa concernente il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 del codice penale. (Conf Cass sez un 7 febbraio 1981, viola).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)