Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 16 del 1985
Massime (1)
Massima n. 10692
- Locazione
- Equo canone
- Determinazione
- Coefficienti correttivi del costo base dell'immobile
- Tipologia
- Classe demografica del comune
- Vetustà
- Stato di conservazione e manutenzione
- Manifesta infondatezza delle questioni.
Leggi la massima
Il controllo esercitato dal giudice a quo, nel giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'equo canone, sulla legittimità degli atti amministrativi relativi all'accatastamento ed al classamento demografico del comune, esclude che l'applicazione dei coefficienti correttivi del costo base dell'immobile, concernenti la tipologia e la classe demografica del comune in cui è sito l'immobile, possa dar luogo a disparità di trattamento tra conduttori o anche a ingiuste o eccessive compressioni del diritto di proprietà del locatore. Parimenti, l'applicazione dei coefficienti relativi alla vetustà ed allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile non determina duplicazioni, in quanto dette caratteristiche costituiscono due entità distinte ed eterogenee, suscettibili di separata e autonoma valutazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - degli artt. 16, 17, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392). - S. n. 84/1983.
Norme impugnate
- art. 20 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 21 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 16 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 17 legge 27 luglio 1978, n. 392
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Equo canone), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1980 dal Pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Giacobbe Giulio Cesare e Bianchi Alessandro ed altra, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Giacobbe Giulio Cesare, conduttore, e Bianchi Alessandro e Lidia, locatori, ed avente ad oggetto la determinazione dell'equo canone ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il Pretore di Voltri con ordinanza del 27 novembre 1980 (reg. ord. n. 20 del 1981) sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 20 e 21 l. cit., in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.;
che il Pretore rilevava che le parti controvertevano sui coefficienti correttivi del costo base dell'immobile ed in particolare sulla tipologia (art. 16), sulla classe demografica del comune in cui era sito l'immobile stesso (art. 17), sull'entità dei coefficienti relativi alla vetustà (art. 20) nonché sullo stato di conservazione e manutenzione (art. 21);
che, ad avviso del giudice rimettente, le dette norme potevano provocare ingiustificate disparità di trattamento tra locatori ovvero tra conduttori e potevano inoltre comprimere eccessivamente e ingiustamente il diritto di proprietà del locatore;
che le parti private non si costituivano e interveniva soltanto la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta impugnativa.
punto 2
Considerato che le questioni sono manifestamente infondate;
che, in particolare, per quanto concerne gli artt. 16 e 17, è evidente come il giudice del processo principale debba controllare la legittimità dei due atti amministrativi relativi all'accatastamento (sul che si veda la sent. di questa Corte n. 84 del 1983) ed al classamento demografico del comune: sicché palesemente non sussiste il denunciato Contrasto con gli indicati parametri costituzionali;
che detto contrasto all'evidenza non sussiste nemmeno rispetto alle disposizioni degli artt. 20 e 21, essendo manifesto come non ricorra la denunciata duplicazione di coefficienti, in quanto la Vetustà, da un lato, e lo stato di conservazione e di manutenzione, dall'altro, costituiscono due entità distinte ed eterogenee, suscettibili di separata e autonoma valutazione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 20 e 21 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dal Pretore di Voltri con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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