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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 dicembre 1987, causa 328/85

Decisione
decisa il 1987-12-15
ECLI
ECLI:EU:C:1987:548

Epigrafe

Sentenza della Corte 15 dicembre 1987 Nel procedimento 328/85, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra Deutsche Babcock Handel GmbH e Hauptzollamt Lübeck-Ost, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), LA CORTE, composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, O. Due e J. C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: B. Pastor, amministratore considerate le osservazioni presentate: per la Deutsche Babcock Handel GmbH, ricorrente nella causa principale, dall'avv. Balduin Kamprad, per lo Hauptzollamt Lübeck-Ost, convenuto nella causa principale, dal direttore dello Hauptzollamt di Lübeck-Ost, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Jörn Sack, membro del suo ufficio legale, vista la relazione d'udienza completata a seguito della trattazione orale del 12 febbraio 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 7 aprile 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 14 ottobre 1985, pervenuta in cancelleria il 6 novembre successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha proposto, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU 175, pag. 1).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite che oppone dinanzi a detta giurisdizione Deutsche Babcock Handel GmbH (in prosieguo: «Deutsche Babcock »), una società che commercia in prodotti siderurgici, e lo Hauptzollamt di Lubecca-Est. La Deutsche Babcock pretende il rimborso, ex art. 2, 1o comma, 2° trattino, del regolamento n. 1430/79, dei dazi doganali pagati per l'importazione nella Repubblica federale di Germania di lamiere d'acciaio dalla Polonia e dall'Ungheria. Avendo indicato nella dichiarazione del valore in dogana solo il prezzo lordo, nonostante abbia beneficiato in realtà di sconti concessi dai fornitori in funzione dei quantitativi, essa ha dovuto pagare dazi doganali calcolati sulla base del prezzo lordo, senza che ne fossero dedotte le riduzioni quantitative ottenute.
punto 3
L'art. 2, 1° comma, 2° trattino, del regolamento n. 1430/79, dispone: « Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione nella misura in cui viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l'importo di tali diritti: (...) è superiore, per un qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile ».
punto 4
Ritenendo che la lite sollevasse questioni d'interpretazione del diritto comunitario, il Finanzgericht ha sospeso il procedimento fino ad una pronunzia della Corte sulle seguenti questioni pregiudiziali: « 1) Se il regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, come da ultimo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1982, n. 1672, sia direttamente applicabile a delle merci che rientrano nella disciplina del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1): se si possa chiedere alla Corte di giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 1430/79, anche se detto regolamento vige nel diritto di uno Stato membro solo in forza di una norma nazionale di rinvio. 3) Nel caso in cui la Corte di giustizia si ritenga competente ad interpretare il regolamento (CEE) n. 1430/79 nella fattispecie: se l'art. 2, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1430/79 sia soggetto alla riserva del principio giuridico generale della buona fede, sì da escludere il rimborso dei diritti all'importazione qualora il debitore dei diritti d'importazione abbia dichiarato all'atto della messa in libera pratica di una merce un prezzo superiore a quello che ha dovuto pagare effettivamente, tenuto conto delle riduzioni o degli sconti concessi in funzione dei quantitativi ordinati, e qualora tale dichiarazione abbia lo scopo di permettere la messa in libera pratica in base ad una licenza d'importazione in cui non si fa menzione delle riduzioni o degli sconti, mentre, d'altra parte, la licenza d'importazione sarebbe stata comunque rilasciata, previa domanda in tal senso, anche se le riduzioni o gli sconti fossero stati inclusi nel prezzo dichiarato. »
punto 5
Per una più ampia esposizione degli antefatti della lite, del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo saranno qui riprodotti solo in quanto necessari per seguire il ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla prima questione

punto 6
Con la prima questione, il Finanzgericht chiede in sostanza se il regolamento n. 1430/79 si applichi a merci soggette alla disciplina del trattato CECA.
punto 7
Al riguardo, si deve osservare innanzitutto che nel regolamento non si fa alcuna distinzione a seconda che le merci siano o meno soggette alla disciplina del trattato CECA. È tuttavia necessario prendere altresì in considerazione che il regolamento è stato adottato unicamente sulla base del trattato CEE ed in particolare degli artt. 43 e 235.
punto 8
Si pone dunque il problema se il regolamento n. 1430/79 possa applicarsi a merci soggette alla disciplina del trattato CECA, anche se la base giuridica da esso indicata è il trattato CEE e non il trattato CECA.
punto 9
Si deve osservare che, diversamente dal trattato CECA, il trattato CEE non è limitato a merci determinate che ne circoscrivano materialmente il campo d'applicazione.
punto 10
Secondo l'art. 232, n. 1, del trattato CEE, le disposizioni di detto trattato non modificano quelle del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio. La lettera stessa della norma impone che essa sia interpretata nel senso che, limitatamente a questioni non disciplinate dal trattato CECA o da una regolamentazione adottata in forza di esso, il trattato CEE e le disposizioni emanate per la sua attuazione si possono applicare a prodotti rientranti nel trattato CECA.
punto 11
È quindi da appurare se il regolamento n. 1430/79 disciplini questioni già oggetto del trattato CECA o di regolamentazioni emanate per la sua attuazione.
punto 12
Si ha motivo di rilevare che l'oggetto del citato regolamento n. 1430/79 è il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, una materia, cioè, che non è disciplinata né dal trattato CECA né da disposizioni in base ad esso emanate. Per quel che concerne in special modo l'art. 72 del trattato CECA, attinente ai diritti doganali, esso si limita ad attribuire al Consiglio il potere di fissare saggi minimi e massimi lasciando agli Stati membri la cura di determinare le tariffe secondo la procedura del proprio diritto doganale nazionale, entro i limiti così fissati. Ne risulta che anche la riscossione e il rimborso dei dazi doganali non sono disciplinati dal trattato.
punto 13
Ne consegue che, in assenza di specifica disciplina, il trattato CECA o le decisioni d'attuazione prese in forza di esso non ostano all'applicazione del regolamento n. 1430/79.
punto 14
La prima questione va quindi risolta nel senso che il regolamento n. 1430/79 si applica a merci soggette alla disciplina del trattato CECA.
punto 15
Vista la soluzione data alla prima questione, la seconda è rimasta priva di oggetto.

Sentenza › Sulla terza questione

punto 16
Con la terza questione si mira, in sostanza, a stabilire se l'art. 2, 1° comma, 2° trattino, del regolamento n. 1430/79 trovi applicazione allorché un operatore debitore di dazi all'importazione abbia dichiarato, all'atto della messa in libera pratica di una merce, un prezzo superiore a quello effettivamente pagato, tenuto conto di sconti e riduzioni concessigli in funzione dei quantitativi ordinati, e tale dichiarazione di un prezzo più elevato avesse lo scopo di rendere possibile la messa in libera pratica sulla base di una licenza che non menzionava detti sconti e riduzioni.
punto 17
Dal secondo punto della motivazione del regolamento controverso, risulta che il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione contemplati dall'art. 2,1° comma, 2° trattino, si riferisce al caso in cui l'importo dei diritti all'importazione pagati, o il cui pagamento è stato differito, si possa rivelare superiore a quello legalmente dovuto, sia in seguito ad un errore di calcolo o di trascrizione sia in seguito alla presa in conto di elementi di tassazione inesatti o incompleti, in particolare riguardo alla specie, al valore o all'origine considerati ai fini della determinazione dell'importo stesso.
punto 18
Detta norma si applica quindi ai casi di errore. Essa non può essere applicata al fine di autorizzare il rimborso dei diritti doganali in una fattispecie in cui un soggetto abbia presentato una domanda di licenza contenente dichiarazioni scientemente false in relazione al prezzo delle merci, determinando in tal modo la fissazione di un dazio superiore a quello che avrebbe dovuto pagare.
punto 19
La terza questione va dunque risolta nel senso che l'art. 2, 1 ° comma, 2° trattino, del regolamento n. 1430/79 non si applica qualora, all'atto della messa in libera pratica di una merce, l'operatore debitore dei dazi all'importazione abbia dichiarato un prezzo superiore a quello effettivamente pagato, tenuto conto delle riduzioni o degli sconti concessigli in funzione dei quantitativi ordinati, e tale dichiarazione di un prezzo più elevato avesse lo scopo di rendere possibile la messa in libera pratica sulla base di una licenza che non menzionava detti sconti o riduzioni.

Sentenza › Sulle spese

punto 20
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 14 ottobre 1985, dichiara: 1) Il regolamento n. 1430/79 si applica a merci soggette alla disciplina del trattato CECA. 2) L'art. 2, 1° comma, 2° trattino, del regolamento n. 1430/79 non si applica qualora l'operatore debitore dei dazi all'importazione abbia dichiarato, all'atto della messa in libera pratica di una merce, un prezzo superiore a quello effettivamente pagato, tenuto conto di sconti e riduzioni concessigli in funzione dei quantitativi ordinati, e tale dichiarazione di un prezzo più elevato avesse lo scopo di rendere possibile la messa in libera pratica sulla base di una licenza che non menzionava detti sconti e riduzioni.

Firme

Bosco Due Moitinho de Almeida Koopmans Everling Bahlmann Galmot Kakouris Joliet O'Higgins Schockweiler Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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