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Sez. 2, Sentenza n. 3718 del 15/02/2011 (Rv. 616676 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione - Criteri - Motivi d'appello rubricati come di rito - Delibazione del giudice sulla sola rubrica - Sufficienza - Esclusione - Esame del contenuto dei motivi - Necessità.
Stato
decisa il 2011-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616676-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

Al fine di stabilire se con l'atto d'impugnazione l'appellante si sia limitato a dedurre (inammissibilmente, al di fuori dei casi indicati agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.) censure di mero rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole nel merito, il giudice del gravame non può fermarsi ad esaminare la rubrica dei motivi di impugnazione, ma deve guardare anche allo sviluppo dei motivi stessi, e così scrutinare nel merito l'impugnazione ove, con essi, l'appellante abbia dedotto ritualmente, nel rispetto del requisito di specificità della doglianza richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ., anche questioni attinenti al fondo del prodotto decisorio, lamentando, al di là di quanto indicato in sede di intitolazione del vizio denunciato, l'ingiustizia della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)