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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2152 del 05/02/2015 (Rv. 634521 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Domanda diretta alla costituzione del rapporto - Rapporto di lavoro quale presupposto per il sorgere di un successivo rapporto - Fori alternativi e concorrenti previsti dall'art. 413 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634521-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE

Qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'art. 413 cod. proc. civ., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire. (Nella specie, il ricorrente, già dipendente di un istituto bancario, era stato trasferito ad altro istituto di credito a seguito di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)