Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2152 del 05/02/2015 (Rv. 634521 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Domanda diretta alla costituzione del rapporto - Rapporto di lavoro quale presupposto per il sorgere di un successivo rapporto - Fori alternativi e concorrenti previsti dall'art. 413 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE
Qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'art. 413 cod. proc. civ., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire. (Nella specie, il ricorrente, già dipendente di un istituto bancario, era stato trasferito ad altro istituto di credito a seguito di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)