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Sez. L, Sentenza n. 3521 del 27/04/1990 (Rv. 466861 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ART. 30 TER DEL D.L. N. 55 DEL 1983 - ESTINZIONE DEI GIUDIZI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI VALORI CAPITALI CORRISPETTIVI AI BENEFICI EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE TRA ENTI PREVIDENZIALI ED AVENTI DIRITTO AI BENEFICI, CONCERNENTI I CRITERI APPLICATIVI DEI BENEFICI MEDESIMI - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 EX SENTENZA N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466861-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ART. 30 TER DEL D.L. N. 55 DEL 1983 - ESTINZIONE DEI GIUDIZI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI VALORI CAPITALI CORRISPETTIVI AI BENEFICI EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE TRA ENTI PREVIDENZIALI ED AVENTI DIRITTO AI BENEFICI, CONCERNENTI I CRITERI APPLICATIVI DEI BENEFICI MEDESIMI - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 EX SENTENZA N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 30 ter del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 - la quale (nel testo aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131) dispone in ordine all'Estinzione dei giudizi aventi ad oggetto il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui all'art. 4 della legge n. 336 del 1970 in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme già pagate allo stesso titolo - si ricollega all'art. 30 bis dello stesso decreto e, pertanto, si riferisce solo alle cause intercorrenti fra gli stessi enti datori di lavoro e quelli previdenziali, tenuti all'erogazione dei benefici, e non anche alle controversie instaurate contro questi ultimi da parte dei soggetti aventi diritto ai benefici e concernenti i criteri applicativi dei medesimi. La dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, non ha avuto, infatti, alcuna influenza nei rapporti tra enti previdenziali e soggetti destinatari dei benefici, perché, pur creando un vuoto legislativo (poi colmato dal citato art. 30 bis), non ha inficiato le posizioni di diritto soggettivo perfetto attribuite dalle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971. (Conf 2567/90, mass n 466263; (Conf 3189/86, mass n 446191).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis, Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 ter, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)