Sez. 3, Sentenza n. 5153 del 26/11/1977 (Rv. 388776 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - IMPUGNABILITA DI UNA SENTENZA CON L'APPELLO O PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA NEI SUOI CONFRONTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTROVERSIA AGRARIA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - IMPUGNABILITA DI UNA SENTENZA CON L'APPELLO O PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA NEI SUOI CONFRONTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTROVERSIA AGRARIA.*
Per stabilire se una sentenza sia soggetta al regolamento necessario di Competenza, ovvero se per essa sia consentito l'appello, occorre far riferimento al tenore della decisione impugnata, indagando se in essa l'esame delle questioni pregiudiziali sia stato compiuto in funzione della sola decisione sulla Competenza, e quindi, senza alcun riflesso nel merito della causa, ovvero se risolvendo quelle questioni il giudice abbia sostanzialmente definito - in tutto o in parte - la lite, pronunciando nel merito della controversia. (nella specie, la Corte ha ritenuto impugnabile col solo regolamento di Competenza la sentenza con cui il pretore aveva accertato il carattere, agricolo o no, del fondo conteso al solo fine di stabilire se fosse competente la Sezione specializzata agraria). (Conf 766/75, mass n 374124; (Conf 3504/71, mass n 355143).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)